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Sez. 2, Sentenza n. 4935 del 14/03/2016 (Rv. 639355 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO | Morte della parte nel corso del giudizio di primo grado - Conoscenza del decesso dalla controparte - Notificazione dell'appello al procuratore della parte e non agli eredi - Nullità dell'impugnazione - Sussistenza - Costituzione in appello degli eredi - Sanatoria "ex tunc" - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2016-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639355-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO

Qualora la notificazione dell'atto di appello sia stata effettuata nei confronti del procuratore della parte deceduta nel corso del giudizio di primo grado e non degli eredi, sebbene la controparte fosse a conoscenza dell'evento, la nullità dell'impugnazione per omissione del requisito di cui all'art. 163, comma 3, n. 2, c.p.c., è sanata, con efficacia "ex tunc", dalla costituzione in giudizio degli eredi, attesa l'applicabilità anche alle notificazioni del principio di sanatoria delle nullità processuali per il raggiungimento dello scopo dell'atto, sicché non si realizza il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)