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Sez. 2, Sentenza n. 23522 del 19/11/2010 (Rv. 614844 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO | Morte della parte nel corso del giudizio di primo grado - Conoscenza del decesso dalla controparte - Notificazione dell'appello al procuratore domiciliatario del defunto e non già agli eredi - Nullità dell'impugnazione - Sussistenza - Fondamento - Costituzione in appello degli eredi - Sanatoria "ex tunc" della nullità - Conseguenze - Impedimento del passaggio in giudicato della decisione impugnata.
Stato
decisa il 2010-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614844-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO

Qualora la notificazione dell'atto di appello sia stata effettuata nei confronti del procuratore domiciliatario della parte deceduta nel corso del giudizio di primo grado, nonostante che dell'evento fosse a conoscenza la controparte, e non già nei confronti degli eredi, soggetti legittimati ad assumere la qualità di parte nel giudizio di gravame, la nullità dell'impugnazione, affetta da vizio relativo alla "vocatio in jus" per omissione del requisito di cui all'art. 163, terzo comma, n. 2, cod. proc. civ., è sanata con efficacia "ex tunc", ai sensi dell'art. 164 cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, dalla costituzione degli eredi nel giudizio d'appello, con la conseguenza che gli effetti di tale costituzione risalgono sino al momento della notificazione dell'atto di appello, impedendo il passaggio in giudicato della decisione impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)