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Sez. 1, Sentenza n. 10119 del 02/05/2006 (Rv. 591135 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO | Nullità - Raggiungimento dello scopo della notifica - Sanatoria ex art. 156 cod. proc. civ. - Applicabilità - Conseguenze - Costituzione del convenuto avvenuta al solo scopo di dedurre il vizio della notifica - Effetto sanante "ex tunc" - Configurabilità.
Stato
decisa il 2006-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591135-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO

Il principio, sancito in via generale dall'art. 156, comma terzo, cod. proc. civ., secondo il quale la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato, vale anche per le notificazioni, con la conseguenza che la costituzione in giudizio del convenuto, anche se intervenuta al solo scopo di eccepire la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, produce una sanatoria del vizio con efficacia retroattiva che esclude ogni decadenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)