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Sez. 4 - , Sentenza n. 30626 del 12/02/2019 Ud. (dep. 12/07/2019) Rv. 276792 - 01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI | Attività d'equipe - Lesioni - Responsabilità del singolo medico - Accertamento - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276792-01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI

In tema di colpa medica, in caso di lavoro in "equipe" e, più in generale, di cooperazione multidisciplinare nell'attività medico-chirurgica, l'accertamento del nesso causale rispetto all'evento verificatosi deve essere compiuto con riguardo alla condotta ed al ruolo di ciascuno, non potendosi configurare aprioristicamente una responsabilità di gruppo. (Fattispecie in cui, in applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva affermato la responsabilità di due medici che avevano sottoposto la stessa paziente ad una serie di interventi gastroenterologici, uno dei quali eseguito con modalità gravemente imperite, che si erano rivelati inadeguati ad arrestare il processo peritonitico, senza distinguere le responsabilità di ciascuno in relazione alla specifica condotta del singolo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)