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Sez. 4, Sentenza n. 27314 del 20/04/2017 Ud. (dep. 31/05/2017) Rv. 270189 - 01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI | Equipe chirurgica - Responsabilità del singolo componente - Accertamento - Obbligo di vigilanza sull'operato altrui - Limiti.
Stato
decisa il 2017-04-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270189-01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI

In tema di colpa professionale, in caso di intervento chirurgico in "equipe", il principio per cui ogni sanitario è tenuto a vigilare sulla correttezza dell'attività altrui, se del caso ponendo rimedio ad errori che siano evidenti e non settoriali, rilevabili ed emendabili con l'ausilio delle comuni conoscenza scientifiche del professionista medio, non opera in relazione alle fasi dell'intervento in cui i ruoli e i compiti di ciascun operatore sono nettamente distinti, dovendo trovare applicazione il diverso principio dell'affidamento per cui può rispondere dell'errore o dell'omissione solo colui che abbia in quel momento la direzione dell'intervento o che abbia commesso un errore riferibile alla sua specifica competenza medica, non potendosi trasformare l'onere di vigilanza in un obbligo generalizzato di costante raccomandazione al rispetto delle regole cautelari e di invasione negli spazi di competenza altrui.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)