Sez. 2, Sentenza n. 14 del 09/01/1971 (Rv. 349314 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - IN GENERE - RILEVABILITA D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - EFFETTI - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - IN GENERE - RILEVABILITA D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - EFFETTI - LIMITI.*
La rilevabilita ex officio delle nullita in ogni stato e grado del giudizio prevista dall'art 1421 cod civ si coordina con i principi fondamentali del rito (quello della domanda, quello dispositivo, quello della preclusione da giudicato interno)' sicche, mentre consente al giudice di respingere gli effetti di un atto o negozio di cui gli e stata domandata l'applicazione, non lo abilita, invece, ad una declaratoria di nullita che sia collegata ad un'Azione di accertamento negativo qualora la relativa Azione non sia stata proposta o, se proposta, sulla base di elementi non risultanti dagli Atti del giudizio, con attivita integrativa delle carenze probatorie sui relativi requisiti di fondatezza (od, in Sede di legittimita, sulla base di nuove indagini di fatto). (nella specie si era invocata la declaratoria di nullita ex officio della transazione per illiceita, impossibilita, indisponibilita dello oggetto, della causa, del motivo, in base ad un'interpretazione di un patto, rinunzia a sporgere denunzia, incensurabilmente esclusa dalla sentenza, la quale vi aveva scorto un patto di favore per il preteso minacciato).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)