Sez. U, Sentenza n. 1152 del 07/11/2000 (Rv. 541427 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Rapporto di lavoro con la Regione - Controversia promossa da un dipendente diretta a conseguire l'indennità premio di fine servizio e differenze retributive - Giurisdizione esclusiva del giudice ordinario e del giudice amministrativo - Distinta sussistenza rispettivamente per la prima e la seconda domanda.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI
La domanda proposta dal dipendente di una regione diretta al riconoscimento dell'indennità del premio di servizio, rientra nella competenza del giudice ordinario ai sensi dell'art. 442 cod. proc. civ. in quanto attinente ad un rapporto di natura previdenziale, non essendo perciò applicabile, per il suo carattere di norma eccezionale, il disposto dell'art. 6 della legge 20 marzo 1980 n. 75 che attribuisce alla giurisdizione amministrativa le controversie in materia di indennità di buona uscita e dell'indennità di cessazione del rapporto di impiego relativo al personale dello Stato e delle aziende autonome. Le controversie relative al pagamento di maggiori retribuzioni rientrano invece nella giurisdizione esclusiva, in materia di pubblico impiego, del giudice amministrativo, traendo la relativa domanda titolo diretto ed immediato da un rapporto di pubblico impiego.
Riferimenti normativi: Legge 02/06/1930 num. 733 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 CORTE COST., Preleggi art. 14, Legge 20/03/1980 num. 75 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)