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Sez. U, Sentenza n. 10974 del 09/08/2001 (Rv. 548909 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Trasferimento del personale del soppresso Ente "Gioventù Italiana" alle Regioni - Controversia promossa dal dipendente volta a far valere il diritto al trattamento di fine rapporto, afferente al periodo di servizio alle dipendenze della Regione (nella specie Siciliana), erogato dall'Inadel (cui è succeduto l'Inpdap) - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Proposizione della domanda nei confronti della Regione, anziché dell'ente previdenziale - Declaratoria di illegittimità costituzionale, con riferimento alla Regione Siciliana, degli artt. 2 e 3 legge n. 764 del 1975 (sentenza n. 180 del 1980) - Irrilevanza dell'una e dell'altra ai fini del riparto di giurisdizione - Applicabilità dell'art. 6 legge n. 75 del 1980 - Esclusione - "Ratio".
Stato
decisa il 2001-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548909-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI

La domanda proposta da un dipendente del soppresso ente "Gioventù Italiana", poi trasferito alla Regione (nella specie Siciliana) a norma dell'art. 3 della legge 18 novembre 1975, n. 764, che intenda far valere il proprio diritto al trattamento di fine rapporto, afferente al periodo di servizio prestato alle dipendenze della Regione, erogato dall'Inadel (cui è succeduto l'Inpdap), appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che in tal caso è configurabile come "petitum" sostanziale un rapporto giuridico autonomo rispetto a quello di lavoro, il quale funge da mero presupposto esterno, ed avente come oggetto prestazioni di natura propriamente previdenziale; non rilevando in senso contrario né la proposizione della domanda nei confronti dell'ente datore di lavoro anziché dell'ente previdenziale né la circostanza dell'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale, con sentenza n. 180 del 1980, degli artt. 2, primo e secondo comma, e 3, primo e secondo comma, della citata legge n. 764 del 1975 nella parte in cui disciplinano il trasferimento alla Regione Siciliana - in contrasto con la procedura prevista dall'art. 43 del relativo statuto speciale - dei compiti istituzionali e delle attività svolte dall'Ente Gioventù Italiana, nonché del patrimonio immobiliare e del personale dell'Ente medesimo, l'una e l'altra configurandosi come questioni di merito, concernenti, non il tema di riparto di giurisdizione, ma il profilo della fondatezza della domanda o della sussistenza del rapporto previdenziale dedotto quale "causa petendi"; né essendo applicabile, stante il suo carattere di norma eccezionale, il disposto dell'art. 6 della legge 20 marzo 1980, n. 75, che ha attribuito alla giurisdizione amministrativa le controversie in materia di indennità di buonuscita e di indennità di cessazione del rapporto di impiego relative al personale dello Stato e delle aziende autonome.

Riferimenti normativi: Legge 18/11/1975 num. 764 art. 2 CORTE COST., Legge 18/11/1975 num. 764 art. 3 CORTE COST., Legge 18/11/1975 num. 764 art. 7 CORTE COST., Legge 18/11/1975 num. 764 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 20/03/1980 num. 75 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)