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Sez. U, Sentenza n. 6046 del 15/10/1983 (Rv. 430854 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - PERSONALE DELLO STATO E DELLE AZIENDE AUTONOME - CONTROVERSIE IN MATERIA DI INDENNITÀ DI BUONUSCITA E DI INDENNITÀ DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO - ATTRIBUZIONE ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL TAR EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 75/1980 - PERSONALE DI ENTI DIVERSI DALLO STATO E DALLE AZIENDE AUTONOME - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE IN TEMA DI INDENNITÀ-PREMIO DI SERVIZIO DEI DIPENDENTI DELL'OMNI.*
Stato
decisa il 1983-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430854-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - PERSONALE DELLO STATO E DELLE AZIENDE AUTONOME - CONTROVERSIE IN MATERIA DI INDENNITÀ DI BUONUSCITA E DI INDENNITÀ DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO - ATTRIBUZIONE ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL TAR EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 75/1980 - PERSONALE DI ENTI DIVERSI DALLO STATO E DALLE AZIENDE AUTONOME - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE IN TEMA DI INDENNITÀ-PREMIO DI SERVIZIO DEI DIPENDENTI DELL'OMNI.*

L'art. 6 della legge 20 marzo 1980 n. 75, il quale stabilisce che le controversie in materia d'indennità di buonuscita e d'indennità di cessazione del rapporto d'impiego relative al personale dello stato e delle aziende autonome appartengono alla giurisdizione esclusiva dei tribunali amministrativi regionali, in quanto introduce un'eccezione al principio generale della giurisdizione del giudice ordinario sui diritti soggettivi, non è suscettibile d'applicazione analogica con riguardo al personale di enti non identificabili né con lo stato, né con le aziende autonome. Pertanto, la domanda proposta da un dipendente dell'opera nazionale maternità ed infanzia nei confronti dell'INADEL, per il pagamento dell'indennità-premio di servizio, esula dall'ambito di operatività della citata norma, e, investendo posizioni di diritto soggettivo attinenti ad un rapporto previdenziale, spetta alla cognizione del giudice ordinario. (V 6242/82, mass n 423901).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST., Legge 02/06/1930 num. 733 art. 18 CORTE COST., Legge 20/03/1980 num. 75 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)