Sez. 3 - , Sentenza n. 8459 del 05/05/2020 (Rv. 657825 - 01)
PROVA CIVILE - IN GENERE | Categoria dell'inutilizzabilità ex art. 191 c.p.p. - Inesistenza in sede civile - Prova atipica - Ammissibilità - Violazione di regole proprie del diverso processo ove è stata assunta - Irrilevanza - Fondamento - Limiti.
PROVA CIVILE - IN GENERE
La categoria dell'inutilizzabilità prevista ex art. 191 c.p.p. in ambito penale non rileva in quello civile, nel quale le prove atipiche sono comunque ammissibili, nonostante siano state assunte in un diverso processo in violazione delle regole a quello esclusivamente applicabili, poiché il contraddittorio è assicurato dalle modalità tipizzate di introduzione della prova nel giudizio. Resta precluso, invece, anche in sede civile, l'accesso alle prove la cui acquisizione concreti una diretta lesione di interessi costituzionalmente garantiti della parte contro la quale esse siano usate.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)