Sez. 1, Sentenza n. 10352 del 19/10/1993 (Rv. 483989 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Procedimento - Estinzione del processo - In genere | Estinzione per la mancata riassunzione nel termine di un anno dal deposito della sentenza di cassazione - Conseguenze - Domanda di restituzione conseguente alla sentenza di cassazione - Giudice competente.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Procedimento - Estinzione del processo - In genere
L'estinzione del giudizio di rinvio per la mancata riassunzione nel termine di un anno dal deposito della sentenza di cassazione (artt. 392 e 393 cod. proc. civ.) fa venir meno la speciale competenza del giudice di rinvio in ordine alla domanda di restituzione conseguente alla sentenza di cassazione (art. 389 cod. proc. civ.), con la conseguenza che tale domanda va proposta al giudice competente secondo le regole comuni, il quale può pronunciare "incidenter tantum" l'estinzione del giudizio di rinvio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 389, Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)