Sez. L, Sentenza n. 11261 del 28/08/2000 (Rv. 539815 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA | Espletamento autonomo ovvero in sede di giudizio di rinvio - Facoltà della parte.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA
La proposizione davanti al giudice di rinvio delle domande conseguenti alla sentenza di cassazione è prevista dall'art. 389 cod. proc. civ. soltanto per il caso in cui il giudizio di rinvio sia stato validamente instaurato. La predetta norma non ha, peraltro, carattere cogente, potendo la parte interessata proporre le relative istanze in via autonoma dinanzi al giudice competente in sede ordinaria, con le modalità di introduzione del giudizio previste dall'art. 144 disp. att. cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 389, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 144, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 144
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)