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Sez. 6, Sentenza n. 1390 del 02/10/1979 Ud. (dep. 01/02/1980) Rv. 144174 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO - INDICAZIONE DELLA PERSONA DI CUI SI MILLANTA IL CREDITO - NECESSITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/144174-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO - INDICAZIONE DELLA PERSONA DI CUI SI MILLANTA IL CREDITO - NECESSITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Per la configurabilita del delitto di millantato credito non occorre la specifica indicazione della persona di cui si vanta il credito quando attraverso l'ufficio, la funzione e cosi via, possa essere individuato come soggetto interessato alla prestazione illecita un appartenente al pubblico ufficio che interessa.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)