Sez. 6, Sentenza n. 7358 del 08/04/1983 Ud. (dep. 06/09/1983) Rv. 160164 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO - POSSIBILITÀ CONCRETA DI INDIVIDUARE IL PUBBLICO UFFICIALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO - POSSIBILITÀ CONCRETA DI INDIVIDUARE IL PUBBLICO UFFICIALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Per la configurabilità del reato di millantato credito non è necessario che il pubblico ufficiale sia nominativamente indicato o individuabile, ma è sufficiente che le indicazioni fornite dal millantatore siano tali da far ritenere il P.U. Come persona corrotta o corruttibile. (Conf mass n 145092; (Conf mass n 144174).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)