Sez. 1, Sentenza n. 5279 del 29/01/1980 Ud. (dep. 22/04/1980) Rv. 145092 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO - INDICAZIONE NOMINATIVA DEL PUBBLICO UFFICIALE - NECESSITA - ESCLUSIONE - CASI IN CUI PUO AVERE RILEVANZA.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO - INDICAZIONE NOMINATIVA DEL PUBBLICO UFFICIALE - NECESSITA - ESCLUSIONE - CASI IN CUI PUO AVERE RILEVANZA.*
L'indicazione nominativa, o comunque l'individuazione della persona presso la quale il soggetto attivo asserisce di vantare credito puo avere rilievo, per escludere la configurabilita del delitto di millantato credito, alla sola condizione che tale persona sia conosciuta dal soggetto passivo, e vi sia coincidenza topografica e temporale tra l'Azione millantatrice e l'individuazione del soggetto come persona non rivestita di pubbliche funzioni. (nel caso di specie l'Azione si era svolta in tempi diversi, nel primo dei quali il millantatore aveva indotto nel soggetto passivo la ragionevole persuasione che egli poteva esercitare la propria influenza su un pubblico ufficiale, il quale era stato individuato soltanto con riguardo allo svolgimento da parte sua delle funzioni pubbliche dal cui Esercizio dipendeva il beneficio sperato. La Cassazione ha chiarito che il reato si era perfezionato prima che sulla sua realizzazione potesse comunque esercitare alcuna influenza l'individuazione della persona fisica del pubblico ufficiale, ed ha enunciato il principio in massima indicato). (Conf, nel senso che per la configurabilita del delitto di millantato credito non occorre la specifica indicazione della persona di cui si vanta il credito, mass nn 144174, 138741, 135632, 128673, 126059, 122413 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)