diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3389 del 13/12/1973 (Rv. 367335 - 01)

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - AZIONE CAUSALE - PROPONIBILITA - CONDIZIONI - OFFERTA DI RESTITUZIONE DELLA CAMBIALE E DEPOSITO IN CANCELLERIA - ADEMPIMENTO - ESTREMI - NOTIFICA DEL DECRETO INGIUNTIVO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1973-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367335-01

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - AZIONE CAUSALE - PROPONIBILITA - CONDIZIONI - OFFERTA DI RESTITUZIONE DELLA CAMBIALE E DEPOSITO IN CANCELLERIA - ADEMPIMENTO - ESTREMI - NOTIFICA DEL DECRETO INGIUNTIVO - SUFFICIENZA.*

Gli adempimenti ex art 66, terzo comma, del RD 14 dicembre 1933 n 1669, relativi all'offerta al debitore della restituzione della cambiale e al deposito di questa presso la cancelleria del giudice competente, debbono intendersi compiuti ogni qualvolta il portatore della cambiale rivolga al debitore un formale invito a pagarla, rendendolo nel contempo edotto della possibilita, nel caso che effettui il richiesto pagamento, di ritirare il titolo di credito presso la cancelleria del giudice competente. Pertanto, e sufficiente la notificazione del decreto ingiuntivo emesso in base a cambiali perche, per l'espresso dettato degli artt 638 e 641 cod proc civ, le cambiali stesse debbono rimanere depositate, fino alla scadenza del termine assegnato per l'eventuale opposizione, presso la cancelleria del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, e quindi il debitore puo ritirarle previo pagamento. (Conf 1508/72, mass n 358185).*

Riferimenti normativi: Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)