Sez. 1, Sentenza n. 2404 del 26/04/1979 (Rv. 398706 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - AZIONE CAUSALE - PROPONIBILITA - CONDIZIONI - OFFERTA DI RESTITUZIONE DELLA CAMBIALE E DEPOSITO IN CANCELLERIA - ADEMPIMENTO - ESTREMI - NOTIFICA DEL DECRETO INGIUNTIVO - SUFFICIENZA.*
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - AZIONE CAUSALE - PROPONIBILITA - CONDIZIONI - OFFERTA DI RESTITUZIONE DELLA CAMBIALE E DEPOSITO IN CANCELLERIA - ADEMPIMENTO - ESTREMI - NOTIFICA DEL DECRETO INGIUNTIVO - SUFFICIENZA.*
Gli adempimenti di cui al terzo comma dell'art 66 legge cambiaria, relativi all'offerta al debitore della restituzione della cambiale e al deposito di questa presso la cancelleria del giudice competente, debbono intendersi compiuti ogni qualvolta il portatore della cambiale rivolga al debitore un formale invito a pagarla, rendendolo, nel contempo, edotto della possibilita di ritirare il titolo di credito presso la cancelleria del giudice competente, il che puntualmente avviene con la notificazione del decreto ingiuntivo emesso in base a cambiali, perche, per l'espresso dettato degli artt 638 e 641 cod proc civ, le cambiali stesse debbono rimanere depositate fino alla scadenza del termine assegnato per l'eventuale opposizione, presso la cancelleria del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, e, quindi, il debitore puo ritirarle previo pagamento. (Conf 3389/73, mass n 367335; (Conf 1508/72, mass n 358185).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 638 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)