Sez. L, Sentenza n. 897 del 09/02/1980 (Rv. 404314 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ASSENZE SUPERIORI ALLA META DELLE GIORNATE LAVORATIVE DOVUTE AD ECCESSIVA MORBILITA - GIUSTIFICATO MOTIVO OBIETTIVO DI LICENZIAMENTO - SUSSISTENZA - MANCATO SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ASSENZE SUPERIORI ALLA META DELLE GIORNATE LAVORATIVE DOVUTE AD ECCESSIVA MORBILITA - GIUSTIFICATO MOTIVO OBIETTIVO DI LICENZIAMENTO - SUSSISTENZA - MANCATO SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - IRRILEVANZA.*
La mancata prestazione di attivita da parte del dipendente, per oltre il cinquanta per cento delle giornate lavorative, dovuta ad assenze per malattie numerose, irregolari e discontinue, sia pure documentate, costituisce giustificato motivo obiettivo di licenziamento, a norma dell'art 3 della legge 15 luglio 1966 n 604, anche nell'ipotesi in cui il periodo cosiddetto di comporto non sia stato superato, in quanto la specificata assenza determina un notevole ostacolo alla funzionalita dell'azienda ed incide in modo negativo sulla produzione per la totale incertezza circa la organizzazione del lavoro in sostituzione del lavoratore assente. (V 5165/78, mass n 394910; (Conf 5752/77, mass n 389274).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)