Sez. 2, Sentenza n. 7402 del 12/12/1986 (Rv. 449454 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - MURI (MAESTRI, PERIMETRALI) - MURI PERIMETRALI - PROPRIETÀ DI TUTTI I CONDOMINI - CONSEGUENZE IN TEMA DI PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE CONDOMINIALI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - MURI (MAESTRI, PERIMETRALI) - MURI PERIMETRALI - PROPRIETÀ DI TUTTI I CONDOMINI - CONSEGUENZE IN TEMA DI PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE CONDOMINIALI.*
I muri perimetrali di un edificio, anche se relativi a chiostrine o cortili su cui affaccino solo una parte dei condomini, sono comuni a tutti i proprietari di unità immobiliari dello stabile, in quanto, costituendo l'ossatura della costruzione, svolgono una funzione di utilità comune, anche se, ovviamente, più intensa per coloro che hanno appartamenti prospicenti su dette chiostrine o cortili. Pertanto, alle assemblee condominiali che devono deliberare su argomenti interessanti i muri perimetrali hanno diritto di partecipare tutti i condomini dello stabile e non solo quelli che, per la particolare posizione delle loro unità immobiliari, traggono da detti muri un vantaggio particolare rispetto al vantaggio generale e comune derivante dalla naturale funzione degli stessi. (V 3867/86, mass n 446705; (V 3133/71, mass n 354476; (V 1186/71, mass n 351320).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)