Sez. 1, Sentenza n. 7012 del 24/06/1993 (Rv. 482914 - 01)
Società - Di capitali - Società per azioni - Organi sociali - Amministratori - Revoca e sostituzione | Art. 2386, terzo comma, cod. civ. - Disciplina - Derogabilità - Assemblea ordinaria - Amministratori "in sostituzione" - Nomina - Incarico - Durata superiore a quella degli amministratori in carica - Delibera relativa alla nomina - Validità.
Società - Di capitali - Società per azioni - Organi sociali - Amministratori - Revoca e sostituzione
La norma di cui all'art. 2386, terzo comma, cod. civ. - secondo cui gli amministratori nominati dall'assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina - non ha carattere imperativo ed è derogabile dall'atto costitutivo o dallo statuto della società; pertanto, in mancanza di una disposizione statutaria che stabilisca la scadenza contemporanea di tutti gli amministratori, quale che sia la loro nomina, è valida la delibera con la quale l'assemblea ordinaria, fermo restando il limite triennale del mandato (art. 2383, secondo comma, cod. civ.), ha nominato amministratori "in sostituzione", la cui durata travalichi quella dei componenti già in carica all'atto della nomina.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2383 com. 2, Cod. Civ. art. 2386 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)