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Sez. 1, Sentenza n. 1765 del 07/05/1975 (Rv. 375414 - 01)

NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - RECETTIZI - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA - CONDIZIONI - TRASMISSIONE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE - CONSEGNA DEL PLICO CONTENENTE LA DICHIARAZIONE RECETTIZIA - NORME DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CODICE POSTALE - APPLICAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375414-01

NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - RECETTIZI - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA - CONDIZIONI - TRASMISSIONE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE - CONSEGNA DEL PLICO CONTENENTE LA DICHIARAZIONE RECETTIZIA - NORME DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CODICE POSTALE - APPLICAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

L'art 1335 cod civ, nel collegare la presunzione di conoscenza delle dichiarazioni recettizie al fatto che esse giungano allo indirizzo del destinatario, spettando a quest'ultimo la prova di non averne potuto, senza sua colpa, avere notizia, non detta alcuna norma circa il mezzo di trasmissione della dichiarazione. Pertanto, nel caso di impiego del servizio postale, non e richiesto che la consegna del plico debba aver luogo secondo le norme dettate dal regolamento di esecuzione del codice postale per le raccomandate o altre particolari specie di corrispondenza, non essendo ipotizzabile che il legislatore abbia posto a base della medesima presunzione di conoscenza condizioni piu o meno rigorose a seconda che la comunicazione sia fatta per mezzo di raccomandata o sia trasmessa con lettera semplice, ovvero, recapitata a mano. (Conf 2557/70, mass n 348898).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)