Sez. L, Sentenza n. 18824 del 09/07/2008 (Rv. 604309 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | - Obbligo di uniformarsi al principio di diritto ex art. 384 cod. proc. civ. - Limiti - Sentenza di illegittimità costituzionale della norma posta a base della sentenza di annullamento - Pubblicata dopo la sentenza resa in sede di legittimità - Principio fissato in quest'ultima - Inapplicabilità - Soppressione o riduzione delle prestazioni a causa di errore nel riconoscimento del diritto - Disciplina ex art. 9 d.lgs. n. 38 del 2000 - Principi inerenti il limite temporale di decadenza per la comunicazione della rettifica all'assicurato - Intervenuta illegittimità costituzionale dei commi 5, 6 e 7 dell'art. 9 del d.lgs. n. 38 del 2000 per effetto della sentenza n. 191 del 2005 - Conseguenze sul giudizio di rinvio - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE
L'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla "regula juris" enunciata dalla Corte di cassazione a norma dell'art. 384 cod. proc. civ. viene meno quando la norma da applicare, in aderenza a tale principio, sia stata successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di "jus superveniens" ovvero dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte costituzionale pubblicata dopo la sentenza rescindente, dovendo in questo caso farsi applicazione, rispetto ai fatti già accertati nelle precedenti fasi del processo, di detto "ius superveniens" costituito dalla sentenza della Corte costituzionale che travalica il principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione. Pertanto, il principio (posto con sentenza n. 12525 della S.C.) per cui "in base all'art. 9, comma primo, del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, applicabile ai procedimenti in corso secondo la previsione di cui al comma quinto dello stesso articolo, l'INAIL decade - per effetto di una decadenza di ordine pubblico, rilevabile d'ufficio - dalla possibilità di ritenere non dovute le prestazioni in corso di erogazione ove non comunichi all'interessato la rettifica dell'errore entro il termine di dieci anni dalla data di comunicazione della determinazione iniziale erronea (salva l'ipotesi di dolo o colpa grave dell'assicurato), e l'errore assume rilevanza solo se accertato con criteri, metodi e strumenti di indagine disponibili all'atto della determinazione erronea", è divenuto "contra jus", e dunque non va più applicato dal giudice di rinvio, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 191 del 2005 (intervenuta dopo la pronuncia rescindente), la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 5, 6 e 7 dell'art. 9 del d.lgs. n. 38 del 2000 citato, che prevedevano l'applicazione retroattiva del nuovo regime della revisione per errore introdotto dallo stesso art. 9. (Ne consegue, nel caso di specie, che il giudice del rinvio debba applicare la regola secondo la quale la revisione torna ad essere soggetta al regime di cui all'art. 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che la consentiva indipendentemente dal rispetto dei termini temporali e delle condizioni diagnostiche previsti dal citato d.lgs. n. 38 del 2000).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 9 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)