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Sez. L, Sentenza n. 7333 del 25/07/1998 (Rv. 517504 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - OBBLIGHI DEI TITOLARI DI UFFICI STATALI E DEGLI APPALTATORI DI OPERE PUBBLICHE | Clausola sociale ex art. 36 legge n. 300/1970 - Clausola a favore di terzo - Configurabilità- Diritto del lavoratore al trattamento minimo previsto dal ccnl e di categoria - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517504-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - OBBLIGHI DEI TITOLARI DI UFFICI STATALI E DEGLI APPALTATORI DI OPERE PUBBLICHE

A norma dell'art. 36 legge n. 300 del 1970, la cosiddetta clausola sociale (prevedente l'obbligo per il datore di lavoro, che benefici di agevolazioni economico-finanziarie nei rapporti con lo stato e gli enti pubblici, di praticare nei confronti del personale dipendente condizioni non inferiori a quelle previste dal ccnl di categoria) costituisce una clausola a favore di terzi, che attribuisce ai lavoratori un autonomo diritto soggettivo non all'applicazione diretta di tutto il contratto collettivo di categoria (non comportando detta clausola una estensione dell'efficacia soggettiva del contratto), bensì al rispetto del trattamento minimo previsto dal suddetto contratto.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)