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Sez. 4, Sentenza n. 47056 del 21/09/2016 Ud. (dep. 09/11/2016) Rv. 268998 - 01

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - ADEMPIMENTO DI UN DOVERE | "Agente provocatore" - Sussistenza della scriminante - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-09-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268998-01

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - ADEMPIMENTO DI UN DOVERE

In tema di "agente provocatore", la scriminante dell'adempimento del dovere trova applicazione esclusivamente nel caso in cui la sua condotta non si inserisca con rilevanza causale nell'"iter criminis", ma intervenga in modo indiretto e marginale concretizzandosi prevalentemente in un'attività di osservazione, di controllo e di contenimento delle azioni illecite altrui. (Fattispecie in tema di stupefacenti in cui l'agente, operando sotto copertura ma al di fuori dell'ipotesi disciplinata dall'art. 97 d.P.R. n. 309 del 1990, aveva indotto un informatore a procurarsi e a cedere un rilevante quantitativo di sostanza stupefacente).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 97

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)