Sez. 3, Sentenza n. 2139 del 25/02/2000 (Rv. 534403 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE | Ritardo nell'adempimento - Azione di accertamento del credito - Giudicato - Effetto preclusivo della domanda di risarcimento di maggior danno in un diverso giudizio - Esclusione - Fondamento.
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE
In tema di obbligazioni pecuniarie, ove il creditore, a fronte del ritardo nell'adempimento da parte del debitore, si limiti a chiedere giudizialmente l'accertamento del proprio diritto, il relativo giudicato eventualmente intervenuto tra le parti non riguarda né la sussistenza dell'inadempimento, né le conseguenze dello stesso. Pertanto, da tale giudicato nessuna preclusione può derivare in ordine alla entità dei danni subiti dal creditore per effetto dell'inadempimento, come si verifica nel caso in cui, nel primo giudizio, questi abbia, invece, esperito anche azione risarcitoria, limitando, peraltro, la propria domanda alla corresponsione degli interessi legali, senza far riserva di richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno da ritardo nell'adempimento, in un diverso giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)