Sez. 3, Sentenza n. 10805 del 03/12/1996 (Rv. 501024 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE | Ritardo nell'adempimento - Domanda limitata agli interessi legali moratori - Accoglimento - Giudicato - Domanda per il maggior danno ai sensi dell'art. 1224 cod. civ. - Proposizione in separato giudizio - Inammissibilità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE
Il creditore che, senza riserva alcuna per il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 secondo comma cod. civ., chiede e ottiene la condanna del debitore al pagamento di un'obbligazione pecuniaria e al risarcimento del danno da ritardo nella misura degli interessi legali (art. 1224 primo comma cod. civ.), non può poi agire in separato giudizio per il risarcimento del predetto maggior danno fondato sullo stesso ritardo perché l'accoglimento della sua domanda, proposta nel primo giudizio, contiene l'accertamento - definitivo, se passato in giudicato (art. 2909 cod. civ.) - che fino al momento in cui le parti hanno potuto allegare altri fatti il danno patrimoniale è quello chiesto e liquidato nella misura presunta dal legislatore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 183, Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 184, Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 189
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)