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Sez. 3, Sentenza n. 327 del 02/02/1973 (Rv. 362251 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - ESPERIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1973-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362251-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - ESPERIBILITA - CONDIZIONI.*

E soggetta al rimedio della correzione ai sensi dell'art 287 cod proc civ ogni omissione materiale che sia emendabile mediante semplice trasfusione nel dispositivo di una pronunzia adottata in motivazione o in relazione alla quale non sia necessaria alcuna attivita decisoria. (Conf 2114/70, mass n 348237).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)