Sez. U, Sentenza n. 3285 del 03/06/1985 (Rv. 440950 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE - CRITERIO DEL LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO EX ART. 5 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - CONTRATTO DI FORNITURA DI MERCI DA PARTE DI IMPRENDITORE STRANIERO IN FAVORE DI IMPRENDITORE ITALIANO - DOMANDA DI CONDANNA DEL FORNITORE ALL'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI CONSEGNA - DEVOLUZIONE DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE - CRITERIO DEL LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO EX ART. 5 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - CONTRATTO DI FORNITURA DI MERCI DA PARTE DI IMPRENDITORE STRANIERO IN FAVORE DI IMPRENDITORE ITALIANO - DOMANDA DI CONDANNA DEL FORNITORE ALL'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI CONSEGNA - DEVOLUZIONE DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO.*
Al fine della Determinazione della Competenza giurisdizionale in materia contrattuale secondo il criterio del "luogo di esecuzione", ai sensi dell'art. 5 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (come interpretato dalla Corte di giustizia della CEE con sentenza n. 14 del 1976), si deve fare riferimento al diritto su cui si impernia l'Azione. Pertanto, con riguardo al contratto che preveda la fornitura di merci da parte di imprenditore straniero in favore di imprenditore italiano, con l'impegno di quest'ultimo a svolgere attività di distribuzione e rivendita, la domanda proposta contro detto fornitore per chiederne la condanna all'adempimento dell'Obbligo di consegna, ancorché con le istanze subordinate di risoluzione del rapporto e di risarcimento del danno, resta devoluta alla giurisdizione del giudice italiano, in applicazione del citato criterio di collegamento, ove l'indicata consegna della merce debba essere effettuata nel territorio italiano (nella specie, vertendosi in tema di vendita su documenti, ai sensi dell'art. 1527 cod. civ., alla stregua del luogo della rimessione di titoli rappresentativi della merce medesima). (V 5338/80, mass n 409210).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1527, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5, Legge 21/06/1971 num. 804
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)