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Sez. 2, Sentenza n. 11229 del 13/11/1997 (Rv. 509845 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - COSA DIVERSA DALLA PATTUITA ("ALIUD PRO ALIO") - IN GENERE | Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509845-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - COSA DIVERSA DALLA PATTUITA ("ALIUD PRO ALIO") - IN GENERE

In tema di compravendita, la fattispecie della consegna di un "aliud pro alio" (non espressamente contemplata dal codice civile, ma compiutamente descritta nella relazione al Re) si realizza tutte le volte in cui la cosa consegnata sia diversa completamente da quella oggetto della convenzione negoziale, siccome appartenente a tutt'altro e diverso altro genere e, come tale, del tutto inadatta ad assolvere alla funzione pattuita (nella specie, richiesta, da parte di una cooperativa, la risoluzione del contratto di compravendita di una macchina agricola ritenuta inidonea a tagliare le fibre di paglia e fieno per effetto della utilizzazione di materiali non specifici e non opportunamente trattati, la corte territoriale aveva escluso la sussistenza, nella specie, della consegna di un "aliud pro alio" essendo la macchina genericamente idonea all'uso specifico necessario all'acquirente. La S.C., nel confermare l'impugnata decisione, ha enunciato il principio di diritto di cui in massima).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1497

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)