diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 10580 del 25/10/1993 (Rv. 484052 - 01)

Competenza civile - Regolamento di competenza - Conflitto (regolamento d'ufficio) | Incompetenza del giudice indicato come competente dal giudice originariamente adito, già dichiaratosi incompetente - Pronuncia fondata su ragioni diverse da quelle ritenute da quest'ultimo giudice - Conflitto negativo sollevato dal giudice adito in riassunzione - Inammissibilità - Conseguenza.
Stato
decisa il 1993-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484052-01

Competenza civile - Regolamento di competenza - Conflitto (regolamento d'ufficio)

In caso di sentenza dichiarativa di incompetenza seguita da tempestiva riassunzione della causa davanti al giudice indicato come competente, quest'ultimo, ove si ritenga, a sua volta, incompetente, ma in relazione a disposizione, regolatrice della competenza, diversa da quella posta a fondamento della precedente decisione e costituente oggetto di norma sopravvenuta, applicabile nel giudizio in corso - in base al disposto dell'art. 5 cod. proc. civ., nel testo previgente alle modificazioni introdotte con legge n. 353 del 1990 -, non può sollevare conflitto negativo ex art. 45 cod. proc. civ., che si risolverebbe in un inammissibile regolamento preventivo di competenza in ordine all'"ius superveniens", ma deve dichiarare con sentenza la propria ritenuta incompetenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)