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Sez. 2, Ordinanza n. 11387 del 30/05/2005 (Rv. 582332 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Giudizio pendente - Sopravvenienza di nuova norma sulla competenza immediatamente applicabile - Declaratoria d'incompetenza del giudice adito - Riassunzione del processo avanti al giudice indicato come competente - Successiva pronunzia d'illegittimità costituzionale della norma sopravvenuta sulla competenza (nella specie, art. 30 bis cod. proc. civ.) - Conflitto da parte del giudice adito in riassunzione - Inammissibilità - Declaratoria della propria incompetenza da parte di questo giudice - Necessità.
Stato
decisa il 2005-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582332-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)

In caso di sentenza dichiarativa di incompetenza seguita da tempestiva riassunzione della causa davanti al giudice indicato come competente, quest'ultimo, ove si ritenga a sua volta incompetente per essere stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione regolatrice della competenza posta a fondamento della precedente decisione e costituente oggetto di norma sopravvenuta, applicabile al giudizio in corso (nella specie, l'art. 30 bis cod. proc. civ., dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte cost., 13 maggio 2005, n. 147), deve limitarsi a dichiarare la propria incompetenza, non potendo sollevare un inesistente conflitto negativo ex art. 45 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 30 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)