Sez. 1, Sentenza n. 6477 del 03/11/1983 (Rv. 431221 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - DECLARATORIA - CONDIZIONI - FASCICOLO DI PRIMO GRADO - OMESSO DEPOSITO - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - DECLARATORIA - CONDIZIONI - FASCICOLO DI PRIMO GRADO - OMESSO DEPOSITO - IRRILEVANZA.*
La dichiarazione di improcedibilità dell'appello, prescritta dall'art. 348, secondo comma, cod. proc. civ., per il caso in cui l'appellante, dopo essersi costituito, non presenti il suo fascicolo alla prima udienza, è una sanzione di carattere processuale, applicata dal giudice istruttore o, in caso di sua omissione dal collegio, prima e indipendentemente da ogni esame del merito, e per una situazione di carenza processuale, che non renda possibile al giudice di compiere il giudizio di appello per la Mancanza del materiale indispensabile per poter procedere all'esame ed adottare una qualunque decisione, sia essa di accoglimento o di rigetto, sul merito dell'impugnazione, e non, invece, per una carenza documentale riguardante soltanto il contenuto dell'impugnazione medesima ed il suo fondamento probatorio. Di conseguenza, l'improcedibilità dell'appello, nell'ipotesi considerata, può essere dichiarata solo quando l'appellante abbia omesso di presentare il proprio fascicolo di secondo grado con gli Atti essenziali per permettere l'esame dell'impugnazione e l'immediato controllo della ritualità della stessa, come la citazione d'appello, la sentenza impugnata o la procura, e non anche quando presenti il detto fascicolo incompleto per la mancata inserzione di altri Atti o documenti, ed in particolare del fascicolo di primo grado, il cui omesso deposito non osta alla decisione sul gravame e può spiegare rilievo solo sul contenuto della medesima, in relazione all'eventuale inadeguatezza del materiale probatorio per giudicare della fondatezza nel merito dell'appello. (V 6861/82, mass n 424515; (Conf 3342/82, mass n 421319; (Conf 1484/80, mass n 405037; (Conf 3223/79, mass n 399592 e mass n 399591; (Conf 2059/79, mass n 398441; (Conf 37/78, mass n 389325; (Conf 2601/77, mass n 386300).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 74
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)