Sez. 1, Sentenza n. 15721 del 27/07/2005 (Rv. 583079 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE | Decisione fondata sulla qualificazione del rapporto dedotto in giudizio - Conseguenze - Vincolatività della qualificazione per il giudice di merito - Sussistenza - Fattispecie.
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE
L'art. 386 cod. proc. civ. - in forza del quale la decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda e, quando prosegue il giudizio, non pregiudica le questioni sulla pertinenza del diritto e sulla proponibilità della domanda - trova il suo limite nella estensione oggettiva del giudicato, nel senso che se la statuizione sulla giurisdizione, resa dalle Sezioni Unite della S.C., è fondata sulla qualificazione del rapporto dedotto in giudizio e sugli accertamenti di fatto che hanno condotto ad essa, il giudicato sulla giurisdizione è inscindibile da tale qualificazione, che diviene quindi vincolante per il giudice di merito, rimettendosi altrimenti in discussione la giurisdizione stessa. (In base all'enunciato principio, la S.C. ha quindi escluso che potessero essere riesaminate dal giudice di merito le questioni relative alla sussistenza materiale di una deliberazione assembleare, contenente la rinuncia di una società per azioni alle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa, e alla sua anteriorità rispetto al provvedimento ministeriale di revoca delle autorizzazioni stesse, essendo state entrambe le circostanze poste a base della qualificazione attribuita dalle Sezioni Unite all'atto compiuto dalla società - rinuncia antecedente - costituente, a sua volta, condizione indispensabile della dichiarata giurisdizione del giudice ordinario a conoscere delle loro domande).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 386, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 175 art. 65, Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 175 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)