diritto.io

Sez. U, Ordinanza n. 1810 del 06/02/2003 (Rv. 560294 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Autorizzazione all'esercizio dell'impresa assicurativa - Rinuncia da parte dell'impresa - Anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 3, comma secondo, D.Lgs. n. 373 del 1998 - Conseguente obbligo dell'ISVAP di adozione di provvedimento di decadenza - Sussistenza di un corrispondente diritto soggettivo dell'impresa - Adozione da parte della p.a. di provvedimento di revoca dell'autorizzazione e di sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa - Controversia instaurata anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 7 legge n. 205 del 2000 - Avente ad oggetto l'accertamento dell'esercizio del diritto alla rinuncia e del suddetto obbligo, nonché l'inesistenza del provvedimento adottato ed il diritto al risarcimento del danno - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560294-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Anteriormente all'intervento dell'art. 3, comma secondo, del D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373, che deve essere qualificato come disposizione innovativa e non già di mera interpretazione autentica della norma dell'art. 65 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175, la rinuncia dell'impresa assicurativa, ai sensi dello stesso art. 65, all'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, rilasciatale ai sensi dell'art. 9 dello stesso decreto n. 175 del 1995, costituiva l'espressione di un diritto soggettivo perfetto dell'impresa stessa, dal quale doveva conseguire l'obbligatoria adozione, senza alcun margine di discrezionalità, da parte dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), del provvedimento di decadenza dall'autorizzazione, avente natura dichiarativa. Pertanto la controversia avente ad oggetto la domanda diretta ad ottenere l'accertamento dell'avvenuto esercizio della detta rinuncia, l'obbligo della dichiarazione di decadenza e delle conseguenze derivanti dalla sua mancata adozione, si intende devoluta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, conseguendone altresì la devoluzione allo stesso giudice delle domande con le quali si sia chiesto (oltre che il risarcimento dei danni sofferti in conseguenza) la declaratoria di inesistenza del decreto con il quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, successivamente all'intervenuta rinuncia all'autorizzazione ed alla sua comunicazione, anziché provvedere alla dichiarazione di decadenza, abbia invece provveduto alla revoca dell'autorizzazione ed alla sottoposizione dell'impresa alla liquidazione coatta amministrativa, dovendosi tale provvedimento ritenere adottato in assoluta carenza di potere, essendo escluso (nel regime normativo suindicato) il potere di revoca dell'autorizzazione dopo la manifestazione della volontà di rinunciare all'autorizzazione stessa. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta ininfluente l'intervenuta innovazione circa il riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in ordine alle controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti alla vigilanza sulle assicurazioni, atteso che l'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, prevedente il nuovo criterio di riparto, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo "in parte qua", per eccesso di delega, con la sentenza n. 292 del 2000, ed è rimasto in vigore esclusivamente nella parte in cui ha attribuito al giudice amministrativo la cognizione delle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali ed il risarcimento dei danni nella sole materie già attribuite alla giurisdizione, di legittimità o esclusiva, del detto giudice; ed atteso che l'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, il quale, novellando il citato art. 33, ha nuovamente assegnato al giudice amministrativo le giurisdizione esclusiva, estesa alla cognizione delle domande di risarcimento del danno, nelle controversie in materia di pubblici servizi, è entrato in vigore, senza effetto retroattivo, il 10 agosto 2000, successivamente alla proposizione della domanda dinanzi al giudice ordinario).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 175 art. 9, Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 175 art. 65, Decreto Legisl. 13/10/1998 num. 373 art. 3, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)