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Sez. 3, Sentenza n. 910 del 02/02/1983 (Rv. 425668 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - ADOZIONE DEL NUOVO RITO - OMISSIONE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - ESCLUSIONE - DEDUZIONE COME MOTIVO DI IMPUGNAZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425668-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - ADOZIONE DEL NUOVO RITO - OMISSIONE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - ESCLUSIONE - DEDUZIONE COME MOTIVO DI IMPUGNAZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

La mancata adozione del nuovo rito del lavoro (con conseguente omissione della lettura in udienza del dispositivo della sentenza) non costituisce vizio rilevabile di ufficio, ma nullità d'ordine relativo deducibile soltanto con i normali mezzi di impugnazione e sanabile con il raggiungimento dello scopo obbiettivo assegnato allo atto dall'ordinamento attraverso il pieno svolgimento del contraddittorio e l'Esercizio del diritto di difesa, sicché, da un lato, è inammissibile il motivo di ricorso per Cassazione volto a far valere la predetta violazione, avvenuta nel giudizio di primo grado, ove la stessa non sia stata oggetto di censura nel procedimento d'appello, e, dall'altro lato, la doglianza relativa all'indebito scambio del rito è da considerare priva d'interesse quando non si deduca uno specifico pregiudizio processuale che ne sia derivato. (V 4727/82, mass n 422680; (V 5717/81, mass n 416412; (V 5420/80, mass n 409295; (V 2302/80, mass n 405976).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)