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Sez. 1, Sentenza n. 10374 del 05/05/2006 (Rv. 591145 - 01)

FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI | Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 sugli effetti civili della sottrazione internazionale dei minori, resa esecutiva con legge n. 64 del 1994 - Diritto di affidamento e diritto di visita - Tutela differenziata - Diritto di visita del genitore non affidatario - Violazione - Trasferimento della residenza del minore - Illiceità - Esclusione - Ritorno immediato del minore nello Stato di sua residenza abituale - Obbligatorietà - Esclusione - Garanzia dell'esercizio del diritto di visita - Modalità e limiti - Nuova disciplina codicistica ex art. 155 - quater cod. civ., introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge n. 54 del 2006.
Stato
decisa il 2006-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591145-01

FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI

La Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 sugli effetti civili della sottrazione internazionale di minori, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 64 del 1994, distingue nettamente il diritto di affidamento dal diritto di visita e prevede per le due situazioni una tutela differenziata, sancendo l'immediato ritorno del minore nello Stato di residenza abituale esclusivamente per l'ipotesi di illecito trasferimento o trattenimento, che ricorre solo in caso di violazione del diritto di affidamento o custodia, mentre, allorché il genitore affidatario scelga una diversa residenza, la caratterizzazione del trasferimento come lecito impedisce all'altro genitore di chiedere il ritorno immediato del minore, potendo, invece, costui solo sollecitare l'Autorità centrale, ai sensi dell'art. 21 della Convenzione, a compiere tutti i passi necessari per rimuovere, per quanto possibile, ogni ostacolo all'esercizio del suo diritto, ovvero rivolgersi al giudice della separazione, o del divorzio, per ottenere una rivalutazione delle condizioni dell'affidamento alla stregua della nuova circostanza del trasferimento della residenza del minore. La relativa procedura tra l'altro, ha trovato di recente formalizzazione anche nel codice civile, attraverso la introduzione, ad opera dell'art. 1, comma secondo, della legge 8 febbraio 2006, n. 54. (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), dell'art. 155-quater che, al secondo comma, dispone che <<nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l'altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell'affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici>>.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 1, Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 3, Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 5, Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 12, Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 21, Legge 15/01/1994 num. 64 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 quater CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)