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Sez. 1, Sentenza n. 1500 del 02/02/2001 (Rv. 543604 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - IN GENERE | Sussistenza e prededucibilità di un credito - Disconoscimento del giudice delegato con decreto ex art. 111 legge fall. - Conseguenze - Insinuazione del credito nello stato passivo - Richiesta - Necessità.
Stato
decisa il 2001-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543604-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - IN GENERE

Qualora la sussistenza e la prededucibilità di un credito nei confronti della massa vengano disconosciute dal giudice delegato con decreto ex art. 111 legge fallimentare, il preteso creditore, per ottenere il riconoscimento dei propri diritti, deve chiedere l'insinuazione del vantato credito allo stato passivo secondo le regole ordinarie, sottoponendo la propria pretesa alla verifica endofallimentare; in mancanza, non può dolersi della mancata comunicazione del rendiconto del curatore, che è dovuto, ai sensi dell'art. 116 legge fallimentare, soltanto a chi risulti creditore in esito alla procedura di verificazione.

Riferimenti normativi: Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 2671 art. 101, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST., Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 116, Legge Falliment. art. 116

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)