Sez. L, Sentenza n. 16060 del 25/10/2003 (Rv. 567674 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Premio di fedeltà erogato alla cessazione del rapporto ai dipendenti con elevata anzianità di servizio - Inclusione nella retribuzione imponibile - Sussistenza - Equiparabilità alla indennità di anzianità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
Il "premio di fedeltà", erogato dal datore di lavoro ai propri dipendenti dotati di elevata anzianità di servizio in azienda all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, non può essere assimilato alla indennità di anzianità - esclusa dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge n. 153 del 1969, - non costituendo una retribuzione differita e proporzionale da erogarsi in favore di tutti i lavoratori, ed essendo condizionato al concorso di altre circostanze, ovvero ad una anzianità minima maturata in azienda.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)