Sez. L, Sentenza n. 1693 del 05/02/2003 (Rv. 560261 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - IN GENERE | Premio di fedeltà - Elemento della retribuzione - Configurabilità - Fondamento - Natura di compenso riconosciuto dall'uso aziendale - Conseguenze - Inserimento come clausola d'uso nel contratto individuale in funzione modificativa o derogativa "in melius" della contrattazione collettiva.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - IN GENERE
L'erogazione di un emolumento nel corso del rapporto di lavoro, quando non sia imposta dalla legge, dal contratto collettivo o da pattuizioni individuali, indipendentemente dalla sua denominazione, deve considerarsi come facente parte della retribuzione, se assuma i caratteri di predeterminata stabilità e di coerente continuità, estendendosi alla generalità dei dipendenti; pertanto, il premio di fedeltà originariamente corrisposto in modo spontaneo ai dipendenti (nella specie, della Fiat SpA), trasformandosi, per effetto dell'inequivoco comportamento delle parti, consistente nell'attribuzione del premio in occasione della maturazione di un servizio pluriennale prestabilito e nella legittima attesa dei lavoratori a conseguirla, nonché nella riconosciuta imponibilità contributiva e fiscale di tale attribuzione, in un vincolo obbligatorio, è infine divenuto un corrispettivo (per la fedeltà della prestazione resa per un certo numero di anni) che assume la natura di compenso riconosciuto dall'uso aziendale, inserito, come tale, nel contratto di lavoro, di cui completa il contenuto in senso modificativo o derogativo ("in melius") della contrattazione collettiva.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1340, Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 2078, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)