Sez. L, Sentenza n. 5098 del 08/09/1988 (Rv. 459873 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - TASSATIVITÀ DELLE IPOTESI DI RIMESSIONE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - TASSATIVITÀ DELLE IPOTESI DI RIMESSIONE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ESCLUSIONE.*
Il giudice di appello ha l'Obbligo di decidere nel merito sulla domanda proposta al giudice di primo grado, salve le tassative ipotesi di rimessione della causa a tale giudice a norma degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., fra le quali non rientra quella del difetto di motivazione della sentenza impugnata. (V 1125/87, mass n 450689; (V 6042/79, mass n 402750).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)