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Sez. 6, Sentenza n. 25355 del 26/05/2026 Cc. (dep. 06/07/2026) Rv. 290341-01

COSA GIUDICATA - IRREVOCABILITA' DELLE SENTENZE E DEI DECRETI PENALI - ESECUTIVITA' | Statuizioni autonome non annullate nel giudizio rescindente - Giudicato parziale - Sussistenza - Confisca revocata in grado appello - Statuizione non formante oggetto di ricorso per cassazione - Sua definitività ed eseguibilità - Sussistenza - Conseguenze - Differenze con la preclusione processuale - Indicazione.
Stato
decisa il 2026-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290341-01

COSA GIUDICATA - IRREVOCABILITA' DELLE SENTENZE E DEI DECRETI PENALI - ESECUTIVITA'

Nel giudizio di rinvio, sussiste giudicato parziale rispetto alle statuizioni autonome, che non hanno formato oggetto di annullamento nel giudizio rescindente e non sono in rapporto di connessione essenziale con quelle ancora "sub iudice", sicché la revoca della confisca disposta in grado di appello, che non sia stata attinta con il ricorso per cassazione e che non rientri nel perimetro del giudizio di rinvio, ha carattere di definitività ed è suscettibile di esecuzione, risultando, pertanto, doverosa la restituzione dei beni sequestrati con finalità ablatoria. (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che deve essere tenuta distinta dal giudicato parziale la preclusione processuale che, essendo correlata all'effetto devolutivo dei mezzi di impugnazione e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, risulta funzionale a rendere incontrovertibile la risoluzione di una questione e ad impedirne la riproposizione, laddove non dedotta con il mezzo di gravame stabilito).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)