Sez. U - , Sentenza n. 3423 del 29/10/2020 Cc. (dep. 27/01/2021) Rv. 280261 - 01
COSA GIUDICATA - IRREVOCABILITÀ DELLE SENTENZE E DEI DECRETI PENALI - ESECUTIVITÀ | Art. 624 cod. proc. pen. – Annullamento parziale della sentenza di condanna - Esecuzione della pena per le parti divenute irrevocabili – Possibilità – Condizioni.
COSA GIUDICATA - IRREVOCABILITÀ DELLE SENTENZE E DEI DECRETI PENALI - ESECUTIVITÀ
In caso di annullamento parziale della sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., è eseguibile la pena principale irrogata in relazione ad un capo (o a più capi), non in connessione essenziale con quelli attinti dall'annullamento, per il quale abbiano acquistato autorità di cosa giudicata i punti relativi all'affermazione di responsabilità, anche in relazione alle circostanze del reato, ed alla determinazione della pena principale, individuata alla stregua delle sentenze pronunciate in sede di cognizione ed immodificabile nel giudizio di rinvio (Vedi Sez.U., n. 4460 del 1994, Rv. 196888).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 650
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)