Sez. 3 - , Sentenza n. 253 del 22/11/2019 Cc. (dep. 08/01/2020) Rv. 278263 - 01
COSA GIUDICATA - IRREVOCABILITÀ DELLE SENTENZE E DEI DECRETI PENALI - ESECUTIVITÀ | Annullamento parziale - Capi della sentenza non investiti dall'annullamento - Formazione progressiva del giudicato - Definitività - Esecuzione del titolo penale per la parte divenuta irrevocabile - Legittimità.
COSA GIUDICATA - IRREVOCABILITÀ DELLE SENTENZE E DEI DECRETI PENALI - ESECUTIVITÀ
Nel giudizio penale il giudicato può avere una formazione non simultanea, bensì progressiva non solo quando una sentenza di annullamento parziale venga pronunciata nel processo cumulativo e riguardi solo alcuni degli imputati ovvero alcune delle imputazioni, ma anche quando detta pronuncia abbia ad oggetto una o più statuizioni relative ad un solo imputato e ad un solo capo di imputazione, poiché pure in tal caso il giudizio si esaurisce in relazione a tutte le disposizioni non annullate, con la conseguenza che la competente autorità giudiziaria può legittimamente porre in esecuzione il titolo penale per la parte divenuta irrevocabile, nonostante il processo, a seguito dell'annullamento parziale, debba proseguire in sede di rinvio per la nuova decisione sui capi annullati. (conf. Sez. U, n. 20/1996, Vitale, Rv. 206170).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)