Sez. L, Sentenza n. 7020 del 27/05/2000 (Rv. 536990 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) | Attività di collaborazione fissa non quotidiana - Subordinazione - Configurabilità - Estremi.
STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO)
Ai sensi dell'art. 2 del contratto nazionale di lavoro giornalistico del 10 gennaio 1959, reso efficace "erga omnes" con il d.P.R. 16 gennaio 1961 n. 153, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato di collaborazione fissa, fra impresa giornalistica e giornalisti o pubblicisti, esige la continuità della prestazione, il vincolo della dipendenza e la responsabilità di un servizio, tali requisiti sussistendo quando il soggetto, sebbene non impegnato in un'attività quotidiana, che contraddistingue invece quella del redattore, adempia l'incarico ricevuto svolgendo prestazioni non occasionali rivolte ad esigenze informative di un determinato settore di vita sociale e assumendo la responsabilità del servizio; e l'accertamento della sussistenza di un tale rapporto implica sia l'impegno di redigere normalmente, e con carattere di continuità, articoli su argomenti specifici, sia un vincolo di dipendenza, che non venga meno nell'intervallo fra una prestazione e l'altra, tenendosi conto peraltro delle esigenze insite nel servizio svolto, sia, infine, l'inserimento sistematico del soggetto nell'organizzazione aziendale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, DPR 16/01/1961 num. 153 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)