Sez. L, Sentenza n. 3229 del 28/04/1988 (Rv. 458668 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO DEL COLLABORATORE FISSO NON QUOTIDIANO - CARATTERE SUBORDINATO - ESTREMI.*
STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO DEL COLLABORATORE FISSO NON QUOTIDIANO - CARATTERE SUBORDINATO - ESTREMI.*
Il rapporto di lavoro giornalistico del collaboratore fisso non quotidiano ha carattere subordinato ove sussistano gli elementi rivelatori della subordinazione assunti dalla disciplina collettiva di categoria a specificazione della generale nozione di subordinazione ex art. 2094 cod. civ., i quali, ai sensi dell'art. 2 del contratto collettivo del 1959, reso efficace erga omnes con d.P.R. n. 153 del 1961 e direttamente interpretabile dalla Corte di Cassazione, sono costituiti: dalla continuità della prestazione, che implica un'attività lavorativa non occasionale rivolta ad assicurare le esigenze formative ed informative di uno specifico settore; dalla responsabilità di un servizio, che implica la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o rubriche; dal vincolo di dipendenza, il quale - secondo la precisazione del contratto collettivo del 1973 - implica che l'impegno del collaboratore fisso non quotidiano di porre a disposizione la propria opera non venga meno fra una prestazione e l'altra. (V 109/87, mass n 449896; (V 1073/85, mass n 439207).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, DPR 16/01/1961 num. 153 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)