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Sez. L, Sentenza n. 2200 del 30/05/1975 (Rv. 375986 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - PASSAGGIO DEL LAVORATORE DA UNA CATEGORIA AD UN'ALTRA - NOVAZIONE DEL RAPPORTO - INSUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - MERA CORRESPONSIONE DELLA INDENNITA DI ANZIANITA AL MOMENTO DEL PASSAGGIO DI CATEGORIA - IRRILEVANZA - VALORE DI ACCONTO.*
Stato
decisa il 1975-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375986-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - PASSAGGIO DEL LAVORATORE DA UNA CATEGORIA AD UN'ALTRA - NOVAZIONE DEL RAPPORTO - INSUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - MERA CORRESPONSIONE DELLA INDENNITA DI ANZIANITA AL MOMENTO DEL PASSAGGIO DI CATEGORIA - IRRILEVANZA - VALORE DI ACCONTO.*

Qualora resti esclusa in punto di fatto la sussistenza di obbiettive situazioni o particolari ragioni che, implicando il mutamento sostanziale dell'oggetto del contratto di lavoro, valgano ad attribuire all'accordo delle parti l'effettiva portata di una novazione del rapporto, la corresponsione dell'indennita di anzianita gia maturata in occasione del passaggio del lavoratore da una categoria all'altra non costituisce se non un atto di mera attuazione del fittizio meccanismo strumentalmente predisposto al fine di differenziare il trattamento indennitario dovuto per i singoli periodi di appartenenza del lavoratore a diverse categorie. Essa, pertanto, non vale a rendere reale la novazione soltanto apparente del rapporto ed e utile soltanto a concretare il versamento di un acconto sulla liquidazione finale dell'indennita di anzianita, dal cui complessivo ammontare esso dovra essere detratto. (Conf 303/75).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)