Sez. 2, Sentenza n. 16199 del 03/08/2005 (Rv. 584112 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE | Violazione delle norme del codice della strada - Proprietario del veicolo - Responsabilità solidale con l'autore dell infrazione - Condizioni - Identificazione del diretto responsabile - Necessità - Esclusione - Prova liberatoria - Individuazione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE
In base al principio civilistico di solidarietà, richiamato dall'art. 196 c.d.s., l'ordinanza ingiunzione per la violazione dell'art. 142 dello stesso codice può essere emessa nei confronti del proprietario dell'autoveicolo, quale obbligato in solido con l'autore della violazione, indipendentemente dalla concreta circostanza che egli sia stato alla guida dell'automobile e che non sia stato identificato il diretto responsabile, e la sua responsabilità può essere esclusa solo nel caso in cui fornisca la prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 142 CORTE COST., Cod. Strada art. 196
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)