Sez. 1, Sentenza n. 11032 del 26/07/2002 (Rv. 556259 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Violazione delle norme del codice della strada - Responsabilità solidale del proprietario dell'autoveicolo con l'autore della violazione - Sussistenza - Mancata identificazione del diretto responsabile - Irrilevanza - Esclusione della responsabilità del proprietario - Limiti - Onere della prova - Fattispecie in tema di sanzione amministrativa per superamento dei limiti di velocità.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In base al principio civilistico di solidarietà, richiamato dall'art. 196 c.d.s., l'ordinanza ingiunzione per la violazione delle norme del medesimo codice (nella specie, dell'art. 142, comma nono, per il superamento dei limiti di velocità di oltre 40 km/h) può essere emessa nei confronti del proprietario dell'autoveicolo, quale obbligato in solido con l'autore della violazione, indipendentemente dalla concreta circostanza che egli sia stato alla guida dell'automobile e che non sia stato identificato il diretto responsabile, e la sua responsabilità può essere esclusa solo nel caso in cui fornisca la prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 196, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 196, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)