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Sez. 1, Sentenza n. 6188 del 22/03/2005 (Rv. 580206 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE | Responsabilità solidale del proprietario della cosa utilizzata per commettere l'infrazione - Limiti - Ignoranza della utilizzazione - Sufficienza - Esclusione - Identificazione dell'autore materiale dell'illecito - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580206-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE

In tema di irrogazione di sanzioni pecuniarie per illecito amministrativo, l'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689 considera obbligato in solido, con l'autore materiale dell'illecito, il proprietario della cosa che servì a commettere la violazione, salvo che quest'ultimo dimostri che la cosa sia stata utilizzata contro la sua volontà, non essendo a tal fine sufficiente la dimostrazione dell'ignoranza, nell'occasione, dell'uso della cosa stessa, e senza che l'identificazione dell'autore materiale possa considerarsi requisito di legittimità per l'operatività della presunzione a carico del proprietario. (In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha cassato la sentenza impugnata con la quale era stata annullata l'ordinanza - ingiunzione emessa nei confronti del proprietario di una imbarcazione in relazione all'illecito consistente in interferenze a mezzo apparato radio nei servizi di radionavigazione, in violazione dell'art. 1 della legge 8 aprile 1983, n. 110, sulla base della sola circostanza della avvenuta identificazione dell'autore materiale dell'illecito - nella specie, il titolare della società di rimessaggio che aveva in custodia l'imbarcazione - e senza alcun accertamento circa l'utilizzazione "invito domino" dell'imbarcazione stessa).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Legge 08/04/1983 num. 110 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)