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Sez. 1, Sentenza n. 1380 del 09/02/1987 (Rv. 450840 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - OMISSIONE DOVUTA A CONDOTTA DILATORIA O NEGLIGENTE DEL DEBITORE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450840-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - OMISSIONE DOVUTA A CONDOTTA DILATORIA O NEGLIGENTE DEL DEBITORE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE.*

Il diritto di difesa del debitore nella fase anteriore alla dichiarazione di fallimento può ritenersi assicurato ogni volta che egli sia stato posto in grado di conoscere e contrastare personalmente, con memorie o altri mezzi, le ragioni addotte a sostegno dell'istanza di fallimento. Non ricorre una violazione di tale diritto nel caso di condotta dilatoria, negligente del debitore, che ripetutamente convocato innanzi al giudice delegato, ha fatto richiedere dai suoi familiari e dai suoi legali il rinvio dell'udienza per essere sentito e poi non è comparso, adducendo impedimenti di cui non ha fornito la prova. (V 3140/86, mass n 446143; (V 6178/85, mass n 443308; (V 6473/83, mass n 431217; (V 3856/80, mass n 407708; (V 3345/79, mass n 399742).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)